5.4 Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana e dei propri interessi.

È quindi una forma di protezione della persona in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia, che prevede di affiancarle un “amministratore” al quale viene affidata la cura dei suoi interessi.

Con la nomina dell’amministratore di sostegno vengono stabiliti gli atti per i quali il beneficiario conserva la capacità di agire, quelli che può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, quelli che quest’ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti delle spese che possono essere sostenute, la durata dell’incarico, ecc.
Possono essere nominati amministratore di sostegno: familiari entro il 4° grado affini entro il 2° grado tutore o curatore avvocati.

Come si attiva:

Per i residenti a Firenze, su prenotazione, sono attivi sportelli di consulenza gratuita:

  • presso ASP Montedomini, via de’ Malcontenti 6. Per appuntamento: tel. 055 23 39 425 – 430 – 448, dal lunedì al venerdì in orario 09:00-16:00. Mail: servizio.sa@montedomini.net
  • presso l’Ufficio di Prossimità, Via Tagliamento 4 (sede Q3). Per appuntamento: tel. 055 276 7766/7, martedì e giovedì 8:30-13 / 14:30–17:00.
COS Firenze
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