5.4 Amministratore di sostegno

L’amministratore di sostegno viene nominato dal Giudice Tutelare al fine di assistere, sostenere, rappresentare chi, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle funzioni della vita quotidiana e dei propri interessi.

È quindi una forma di protezione della persona in condizioni di particolare difficoltà e ridotta capacità di autonomia, che prevede di affiancarle un “amministratore” al quale viene affidata la cura dei suoi interessi.

Con la nomina dell’amministratore di sostegno vengono stabiliti gli atti per i quali il beneficiario conserva la capacità di agire, quelli che può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, quelli che quest’ultimo ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti delle spese che possono essere sostenute, la durata dell’incarico, ecc.
Possono essere nominati amministratore di sostegno: familiari entro il 4° grado affini entro il 2° grado tutore o curatore avvocati.

Come si attiva:

La richiesta di amministratore di sostegno si effettua presentando un ricorso al Giudice Tutelare e non è necessaria l’assistenza di un legale.

Per i residenti nel Comune di Firenze è attivo, su prenotazione, uno Sportello di consulenza gratuita presso ASP Montedomini, via de’ Malcontenti 6. Per appuntamento: tel. 055 23391, dal lunedì al venerdì in orario 9:30/14:00.

Ove possibile si consiglia di dotarsi preventivamente della modulistica disponibile sul sito del Tribunale di Firenze > modulistica/amministratore di sostegno/schema ricorso privati.